Il Trattamento Sanitario Obbligatorio, noto anche con l’acronimo di TSO, è un provvedimento che obbliga una persona a sottoporsi a cure mediche contro la sua volontà.
Di norma nessuna persona può essere sottoposta a cure o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà e, in questo senso, il Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) è un provvedimento che viene preso perlopiù in ambito psichiatrico, molto raramente si attua in condizioni sanitarie nelle quali non sia presente una patologia psichiatrica. Il Trattamento Sanitario Obbligatorio può essere disposto solo quando si presentano contemporaneamente tutte e tre le seguenti condizioni:
- devono sussistere alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici
- la persona in oggetto non vuole sottoporsi in maniera volontaria a tali trattamenti
- non sono presenti condizioni tali da consentire di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extraospedaliere
Dovrebbe risultare chiaro, a questo punto, che il TSO non dipende, come molti pensano, dalla pericolosità, per se o per altri, di una data persona, o ancora da minaccia di suicidio, messa in atto di lesioni nei confronti di cose o persone, rifiuto di comunicare con gli altri e chiusura relazionale con isolamento sociale, rifiuto di assumere delle terapie, rifiuto di acqua e cibo. Tutte queste situazioni possono essere concomitanti o conseguenza di una patologia mentale in fase acuta ma, di per loro, non sono la causa di un TSO: una persona può essere sottoposta a cure obbligatorie solamente se è affetta da una malattia mentale e se sussistono le tre condizioni sopra descritte.
Quale è il luogo dove si attua un TSO? Questo è un punto importante, dato che una persona può essere obbligata a curarsi per una condizione di malattia mentale solo presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) di zona.
Chi dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio?
Secondo la legge del 23 dicembre 1978, articolo 34, il TSO viene disposto con un provvedimento del Sindaco, nella sua qualità di massima autorità sanitaria, del Comune di residenza o del Comune dove la persona si trova momentaneamente. Il Sindaco emana il provvedimento di TSO nel momento in cui due medici concordano nel giudicare che una persona presenti le tre condizioni sopra descritte. Il Medico che propone il TSO può essere un Medico Generico, un Medico di Medicina Generale o un qualsiasi Medico specialista, mentre la persona che lo convalida sarà obbligatoriamente un Medico-Psichiatra appartenente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Un Trattamento Sanitario Obbligatorio, per Legge, ha la durata di 7 giorni e può essere rinnovato ulteriormente allo scadere di tale periodo.
Come viene materialmente attuato un TSO?
Il TSO è un momento piuttosto drammatico ma spesso risolutivo di situazioni di grave sofferenza. D’altra parte nessun Medico farà ricorso a questo strumento se non strettamente necessario. In generale un TSO si attua in presenza delle Forze dell’Ordine, la legge indicherebbe i Vigili Urbani (ovvero la Polizia Municipale) spesso coadiuvata da Carabinieri o Polizia; deve essere presente almeno un Medico, generalmente si preferisce, se possibile, coinvolgere direttamente uno Psichiatra sia per la proposta del TSO che per la convalida. Non è infrequente che un equipe di lavoro costituita da uno Psichiatra ed un Infermiere del Centro di Salute Mentale giunga in loco per valutare in via preliminare una certa persona e poi decida, in seguito, di intervenire. Altra situazione è quella di un intervento mediato in urgenza dal 118 per cui un Medico non psichiatra, spesso coadiuvato dalle Forze dell’Ordine disponibili al momento, propone un Trattamento Sanitario Obbligatorio che potrà essere convalidato o meno in sede di Pronto Soccorso da uno Psichiatra dell’Ospedale (SSN). A seconda delle condizioni comportamentali della persona potrà essere attuato un intervento di contenimento sia mediante colloquio che mediante l’utilizzo di trattamenti psicofarmacologici.
Considerazioni Etiche e Diritti della Persona sottoposta a TSO
Un paziente sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio subisce oggettivamente una limitazione dei suoi Diritti in relazione alla necessità di essere curato, ma mantiene tutti gli altri. In particolare:
- Il paziente ha il diritto di comunicare con chi vuole, anche attraverso telefonate, di essere visitato da famigliari ed in particolare ha il diritto di entrare in contatto con un Legale (art.33 legge 833/78), salvo che le sue condizioni psichiche e comportamentali non lo pongano a rischio di subire o di agire violenza.
- Benché la persona non possa rifiutare le cure proposte dall’Equipe di lavoro, è diritto del paziente di essere informato sulla natura delle terapie a cui viene sottoposto, in particolare per ciò che riguarda il rapporto rischio/beneficio.
- Il TSO non giustifica di per se l’utilizzo dei mezzi di contenzione fisica e, ovviamente, non contempla mai la violenza fisica da parte degli operatori. Qualora venga usata la contenzione fisica, in presenza di gravi alterazioni comportamentali questa dovrebbe essere applicata solo in via eccezionale e per un periodo di tempo non superiore alla somministrazione della terapia. L’art 1 della legge 833 del 23 Dicembre 1978 recita chiaramente che “la tutela fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e libertà della persona”.
E’ possibile attuare un ricorso al Sindaco per opporsi al TSO fatto ad un individuo, e pure amici, familiari, o chiunque abbia a cuore quella data persona ha, in teoria, questa possibilità. La legge infatti riporta esplicitamente che chiunque può opporsi ad un Trattamento Sanitario Obbligatorio mediante un ricorso: nel caso si può anche far intervenire un avvocato. Il Sindaco ha l’obbligo di fornire una risposta entro 10 giorni (art. 33 legge 833/78). Nel caso venga presentato un ricorso entro le 48 ore successive al momento in cui è stato attuato il ricovero, potrebbe essere utile far pervenire una copia del ricorso al Giudice Tutelare. In caso la risposta fosse negativa, è possibile presentare ulteriormente la richiesta di revoca direttamente al Tribunale (art. 35 legge 833/78), chiedendo la sospensione immediata del TSO, delegando una sua persona di fiducia, generalmente un legale, per rappresentarlo in Tribunale.
E’ molto importante tenere a mente che il Trattamento Sanitario Obbligatorio non viene mai e poi mai disposto “a cuor leggero” da medici e psichiatri, poiché l’obiettivo finale di ogni intervento di aiuto del prossimo, in ambito Sanitario, è quello di passare attraverso una forte alleanza terapeutica con la persona piuttosto che da un obbligo previsto per legge. Infine vorrei ricordare che, sempre più spesso, si decide di optare, al posto del TSO, per un Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) che è spesso meno drastico e può risultare essere un’alternativa preliminare al tentativo di instaurare ad ogni costo una relazione medico-paziente.
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Ciao ho avuto un tso e sono stato ricoverato in pschiatria 3 settimane !! In seguito a questo mi è stata fatta una terapia con iniezione xeplion mensile e depakin e haldol!!
Ora che sono stato dimesso sono obbligato a seguire la terapia o posso anche dismettere ??
La mia domanda è questa :cosa succede se rifiuto la terapia dopo un tso ??