Il titolo di questo post è, ovviamente, un pochino ironico, ma da parte mia ho messo energia e determinazione a scrivere questa breve guida alla perizia psichiatrica.
Nonostante nel corso della mia vita professionale abbia prodotto decine di lavori peritali, prevalentemente presso il Tribunale di Cuneo, non posso certo definirmi un esperto.
Nonostante questo ho pensato di poter essere d’aiuto ai colleghi specialisti psichiatri più giovani, proprio perché gran parte delle mie conoscenze in ambito peritale le ho “rubate” da altri colleghi e insegnanti di grande valore.
In questo articolo non farò altro che riportare al meglio tutte le nozioni e le indicazioni pratiche che tanto mi hanno aiutato nel lavoro di perito e che ho provato ad organizzare in questa breve guida alla perizia psichiatrica.
Le basi della Perizia Psichiatrica
La perizia psichiatrica è senz’altro uno dei temi più importanti della psichiatria forense e, di fatto, ne costituisce la sua principale attività pratica.
Che cos’è la perizia psichiatrica?
Di base si tratta di un parere tecnico, motivato da un percorso di raccolta di dati anamnestici e clinici, che un esperto scelto dal giudice fornisce a specifici quesiti aventi rilevanza giuridica.
Infatti il giudice, se lo ritiene utile, necessario o indispensabile, può avvalersi del servizio di uno o più esperti che attuino un accertamento specialistico sulle condizioni mentali di un soggetto.
In generale la perizia, psichiatrica o di altra natura, è nel vigente Codice di Procedura Penale, inclusa tra i mezzi di prova, ed il suo oggetto sono i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità ed alla determinazione della misura di sicurezza (art. 187, c.1, c.p.p.).
La materia è regolata dagli artt. 220 ss. del c.p.p., che ammettono o escludono l’affidamento peritale.
“La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche” (art.220 c.p.p.).
Per essere ancora più specifici, la perizia psichiatrica (o psichiatrico-forense) è un accertamento volto a stabilire la presenza o meno di un’infermità di mente in un soggetto maggiorenne.
Infatti non sono consentite indagini psicologiche o personologiche (le cosiddette “perizie criminologiche“) sull’imputato, in quanto potenzialmente lesive dei diritti di quest’ultimo, il quale potrebbe in seguito risultare autore di nessun reato.
AL contrario nel processo penale minorile (art. 9 del D.P.R. 22 Settembre 1988, n. 488) il Pubblico Ministero ed il Giudice possono invece incaricare degli esperti al fine di condurre indagini sulla personalità del minore (ex art. 98 codice penale – c.p.).
Accertamenti di questa stessa natura possono essere consentiti nell’ambito delle attività del Tribunale e del Giudice di Sorveglianza in materia di esecuzione della pena o della misura di sicurezza (art. 678 c.p.p.).
Scelta del Perito Psichiatra e Esecuzione della Perizia
Per quanto riguarda la scelta dei periti e l’esecuzione della perizia, il Giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina e può affidare l’espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline (art. 221, c.1, 2, c.p.p.).
Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio (art. 221, c.3, c.p.p.), a meno che non sussistano motivi di incapacità, incompatibilità, astensione o ricusazione (artt. 222 e 223 c.p.p.), ad esempio chi sia stato interdetto, anche temporaneamente, sospeso dall’albo professionale o sottoposto a misura di sicurezza, etc.
Il Giudice conferisce l’incarico peritale secondo le formalità di legge avvisando il perito degli obblighi e delle responsabilità morali e giuridiche connesse allo svolgimento della sua attività.
Il perito è invitato a dichiarare che adempirà al suo ufficio “senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità” e di “mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali“; quindi il Giudice formula i quesiti (art. 226 c.p.p.).
Sia il PM che le parti private hanno facoltà di nominare propri periti, che sono denominati “consulenti tecnici” (art. 225 c.p.p.).
Il termine concesso per lo svolgimento delle operazioni peritali, quando non è possibile dare immediata risposta ai quesiti, o sia indispensabile presentare una relazione scritta, è di non oltre 90 giorni dal conferimento dell’incarico.
Questo termine può essere prorogato per periodi non superiori a 30 giorni, fino ad un massimo di sei mesi, “quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità” (art. 227 c.p.p.).
Il perito è tenuto a fissare il giorno, l’ora e il luogo in cui darà inizio alle operazioni peritali e a dame comunicazione alle parti presenti (art. 229 c.p.p.).
Per quanto attiene all’esame dei periti e dei consulenti tecnici (CT) nella fase dibattimentale, “si osservano le disposizioni sull’esame dei testimoni, in quanto applicabili” (art. 501 c.p.p.).
I quesiti posti ai periti ed ai consulenti vengono solitamente formulati secondo il seguente schema e riguardano:
l. L’imputabilità e la pericolosità sociale di un soggetto (artt. 88, 89 e 203 c.p.):
a) Accerti il perito (o il Consulente Tecnico) se il Sig. … si trovasse, all’epoca dei fatti, in stato d’infermità di misura tale da escludere totalmente o scemare grandemente le sue capacità d’intendere o di volere.
b) Accerti se lo stesso si trovi attualmente in stato d’infermità e in quale misura.
c) Accerti se il Sig. …, se infermo di mente, sia persona socialmente pericolosa.
2. La capacità di partecipare coscientemente al procedimento (artt. 70, 71, 72 e 73 c.p.p.):
a) Accerti il perito (o il Consulente Tecnico) se il Sig. … sia affetto da infermità mentale e se la stessa gli impedisca di partecipare coscientemente al processo.
3. L’accertamento sulle vittime di reato:
• Circonvenzione di persona incapace (art. 643 c.p.): a) Accerti il perito (o il CT) se il Sig. … sia affetto da infermità o deficienza psichica attualmente e in riferimento al periodo … (periodo in cui si sono verifìcati i fatti di rilevanza giuridica).
• Vittime di abusi sessuali (art. 609 bis c.p.): a) Accerti il perito (o il CT) se la persona … fosse capace d’intendere o di volere ovvero non fosse in grado di resistere a causa d’infermità o delle proprie condizioni d’inferiorità psichica. (In questo caso l’indagine peritale tende ad accertare se un eventuale consenso ad un rapporto sessuale fosse valido oppure viziato da infermità di mente.
4. L’accertamento sulla capacità di testimoniare:
a) accerti il perito (o il Consulente Tecnico) se la persona …., in riferimento alle dichiarazioni rese nei riguardi del fatto per cui si procede, abbia o meno l’idoneità mentale a rendere testimonianza, ovvero se quanto da lui riferito possa essere considerato attendibile (in questo caso l’indagine peritale tende ad accertare se quanto riferito dal testimone non derivi da un qualunque disturbo psicopatologico che possa inficiare la testimonianza resa).
Anche in ambito civilistico, il Giudice può farsi assistere, se lo ritiene necessario, da uno o più consulenti in possesso di particolari competenze tecniche.
La perizia “civilistica” è denominata “consulenza tecnica d’ufficio” (CTU) ed è regolata dagli artt. 61, 63, 64, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 e 201 del codice di procedura civile-c.p.c.
Analogamente a quanto previsto in materia penale, il consulente tecnico ha l’obbligo di prestare il suo ufficio e di comunicare alle parti il giorno, l’ora e il luogo d’inizio delle operazioni peritali.
I quesiti “classici” sono quelli in materia d’interdizione e inabilitazione (artt. 414 e 415 codice civile-c.c.):
Dica il CT, esaminati gU Atti di causa e la documentazione prodotta dalle parti, visitato il periziando, compiuti tutti gU accertamenti che riterrà necessari ed opportum, acquisita ogni eventuale, ulteriore documentazione clinica, se il soggetto, per abituale infermità di mente, sia totalmente o parzialmente incapace di provvedere ai propn interessi.
Il Giudice può anche richiedere una CTU d’ufficio in tutti gli altri casi nei quali debba essere accertata resistenza o meno di un’infennità mentale tale da infìciare la capacità di agire di un soggetto (ad esempio, la capacità di disporre per testamento, di disporre per donazione, di stipulare contratti, etc.).
La Relazione Psichiatrico-Forense
Sia che si tratti di perizia, oppure di consulenza tecnica, in tutti i casi lo psichiatra deve seguire un procedimento metodologico rigoroso che consenta di espletare l’incarico in modo chiaro, comprensibile, con linguaggio accessibile anche ai non esperti in materia e che gli permetta di motivare in maniera adeguata e convincente le conclusioni psichiatrico-forensi cui perviene.
I punti fondamentali degli accertamenti e della perizia psichiatrica che verrà prodotta sono costituiti da:
a) lettura degli Atti, al fine di conoscere il reato addebitato al periziando o i fatti di cui è stato vittima (o testimone); le eventuali dichiarazioni rese dallo stesso subito dopo i fatti o successivamente; i verbali di polizia giudiziaria o altre autorità giudiziarie riguardanti detti fatti o il periziando stesso;
b) acquisizione di documentazione psichiatrica relativa ad eventuali precedenti patologie del soggetto;
c) esame clinico del soggetto, che comprende:
• colloquio psichiatrico;
• esame psichico;
• esami psicodiagnostici;
• esame obiettivo (se di rilevanza in merito agli accertamenti);
• esame neurologico;
• eventuali esami stmmentali (EEG, TAG eec.);
d) considerazioni psicopatologiche e psichiatrico-forensi (diagnosi psichiatrica/valutazione psichiatrico-forense) ;
e) risposte ai quesiti.
Come formarsi per diventare un buon perito psichiatra in Tribunale?
Come fare ad acquisire le competenze per diventare un perito psichiatra ed iniziare a lavorare in tribunale?
Questa domanda me la sono sentita fare diverse volte da giovani colleghi psichiatri che sono desiderosi di iniziare un’attività lavorativa forense.
Chiaramente, dopo questa breve presentazione dell’attività peritale in psichiatria, non è certo possibile per me riassumere tutte le competenze e le informazioni necessarie in un singolo articolo.
In ogni caso, la mia risposta è sempre la stessa: compra il miglior libro che ci sia per conoscere tutto quello che c’è da sapere sul lavoro dello psichiatra in tribunale!
Qual’è questo libro?
Si tratta del “Trattato di Psichiatria Forense” di Ugo Fornari, in assoluto il miglior libro su cui imparare a fare il perito psichiatra in tribunale, qui in Italia.
Sul “Trattato di Psichiatria Forense” di Ugo Fornari, arrivato da qualche tempo alla sua settima edizione, troverete tutte le informazioni possibili per lavorare come perito, sia in supporto al Giudice che al Magistrato, ma anche come perito psichiatra di parte.
A questo punto, dopo questa informazione, non vi resta che acquistare il “Trattato di Psichiatria Forense” di Ugo Fornari al miglior prezzo possibile su Amazon.it:
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si può fare una perizia psichiatrica solo sugli atti senza incontrare il paziente
Salve, vorrei chiederle se le perizie si possono consultare; se sì, dove?
Grazie anticipatamente.